Legge 5 Aprile 2001, n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

L

Art. 6. (Sanzione penale)

Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l’ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.
ART. 1
ART. 2
ART. 5
ART. 6
ART. 8

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