Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale

L

“Norme contro la violenza sessuale”

Si riportano i seguenti articoli della legge suindicata: 3, 4, 8, 9, 10, 12.

ART. 3

Dopo 609 del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 609-bis (Violenza sessuale). – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

ART. 4

Dopo l’articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). – La pena e’ della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’09-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

ART. 8

Dopo l’articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, e’ inserito il seguente:
“Art. 609-septies (Querela di parte). – I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. La querela proposta e’ irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609- quater, ultimo comma” .

ART. 9

Dopo l’articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, e’ inserito il seguente:
“Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’2”.

ART. 10

Dopo l’articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa”.

ART. 12

Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:
“Titolo II- Bis – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA Art. 734-bis (Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609- ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi”.

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