ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5 BIS
Art. 2(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all’articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.”;
0b) all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta
la seguente:
“f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale”; ))
a) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola “571,” (( sono inserite le seguenti: “582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate,” )), le parole “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: ” (( ,609-octies e 612, secondo comma,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis”; ))
(( a-bis) all’articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2”; ))
b) all’articolo 299:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, (( 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e )) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.”;
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.”; ))
3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”;
b-bis) all’articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e nei casi di cui all’articolo 384-bis”;
b-ter) all’articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: “previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 609-undecies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-undecies e 612-bis”; ))
c) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: “l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;”;
d) dopo l’articolo 384, è inserito il seguente: “Art. 384-bis (Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, (( scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, )) l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. (( La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.”. ))
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. (( Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento”;
e) all’articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole “dagli articoli” è inserita la seguente: “572,”;
f) all’articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole “di cui agli articoli” è inserita la seguente “572,” e le parole: “e 590, terzo comma,” sono sostituite dalle seguenti: “, 590, terzo comma, e 612-bis”; ))
g) all’articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “(( 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona )), l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.”;
(( h) all’articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole “e al difensore”, sono inserite le seguenti: “nonchè, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”;
h-bis) all’articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.” ))
i) all’articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole “agli articoli” è inserita la seguente: “572,”;
2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: “4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalità protette.”.
2. Dopo l’articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: “a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;”.
3. Al comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “La persona offesa dai reati di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “572, 583-bis, 609-octies e 612-bis”. Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 400.000 euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l’anno 2014, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 4-bis All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.». ))