Modifica all’articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime di reati contro la persona
A.C. 4680
In base alla proposta di legge, le condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato (art. 162-ter c.p.) operano soltanto in relazione a delitti contro il patrimonio.
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La proposta di legge modifica l’articolo 162-ter del codice penale. Tale disposizione – introdotta dalla recente legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale – prevede che le condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei soli casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione.
La remissione di querela (art. 152 c.p.) costituisce a sua volta una causa di estinzione del reato e consiste nell’atto con il quale un soggetto manifesta la volontà di revocare una querela già proposta. Essa può essere processuale o extraprocessuale e, in quest’ultimo caso, espressa o tacita; si ha remissione tacita quando il querelante compie fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione di querela – che, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti, può intervenire solo prima della condanna – non può essere sottoposta a termini o condizioni e può disporre anche la rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
L’art. 162-ter c.p. stabilisce che, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa,
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l’ufficiale giudiziario o il notaio (art. 73, disp. att. c.c.) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio della persona offesa (art. 1209 c.c.).
La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All’incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l’imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si
L’estinzione del reato per condotte riparatorie prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 gg. successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all’art. 240, secondo comma, c.p., l’applicazione della confisca obbligatoria.
All’esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato. Una disposizione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 103/2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge 103/2017 (art. 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l’applicazione della disciplina dell’art. 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l’applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l’adeguatezza delle condotte riparatorie. L’imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.
L’art. 162-ter, costituisce quindi, un ulteriore strumento di deflazione penale che si affianca alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014.
Anche nella messa alla prova è infatti prevista, ai fini dell’estinzione del reato, l’adozione da parte dell’imputato di condotte riparatorie. L’art. 3 della legge 67 stabilisce che, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l’articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all’eliminazionedelle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità; il corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova è sospeso. Al termine della misura, se il comportamento dell’imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l’estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.
La proposta di legge n. 4680 (Ferraresi ed altri) è diretta a delimitare l’ambito Il contenuto
applicativo della disciplina introdotta dall’art. 162-ter c.p. che, nei reati perseguibili a querela remissibile, produce l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie.
In particolare, con una modifica del primo comma dell’art. 162-ter, la proposta di legge precisa che le condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato operano soltanto in relazione ai delitti contro il patrimonio. Sebbene la proposta di legge faccia riferimento a “delitti” e non a “reati”, non si riscontrano – almeno nel codice penale – contravvenzioni perseguibili a querela.
L’estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe, quindi, interessare i seguenti delitti previsti dal codice penale:
- furto (art. 624); sottrazione di cose comuni (art. 627); danneggiamento semplice (art. 635, primo comma);
- se il reato non è commesso con violenza o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui (art. 635-bis, primo comma) o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter primo comma);
- se il reato non riguarda tre o più capi di bestiame, uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638); deturpamento o imbrattamento di cose mobili altrui (art. 639, primo comma);
- se il reato non riguarda acque, terreni, fondi e edifici pubblici destinati ad uso pubblico, usurpazione (art. 631); deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi (art. 632); invasione di terreni o edifici (art. 633); introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636).
Relazioni allegate o richieste
La proposta di legge è corredata della sola relazione illustrativa.
Necessità dell’intervento con legge
La proposta modifica una disposizione di rango primario. Si giustifica, quindi, l’intervento con legge.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
La proposta di legge, riguardando l’ordinamento penale, costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.